TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 25.
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale).

Art. 27.
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale).

      1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, nonché all'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.

      1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, per l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e


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  pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.
      2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.       2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza, alla segnaletica stradale e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.